La Fiso ha di recente pubblicato il nuovo Regolamento Impianti, che ora assume la denominazione RIS (Impianti Sportivi) in luogo di RIF (Impianti Federali).
Queste le novità e il mio relativo commento:
Articolo 1.
Al comma 2 vengono elencate le specialità dello Sport Orientamento ma non ne viene corretto l’errore di denominazione. In effetti la CO, lo SciO, la MTBO e il TrailO non sono specialità, bensì discipline, così come citato all’art. 3.2 – Appendice 1 – del Regolamento Tecnico. Sono invece specialità la Distanza Lunga, la Media, la Sprint e la Staffetta (art. 3.3.7 App.1 RTF).
Al comma 2 del nuovo RIS vengono dunque “miscelate” discipline e specialità, ingenerando, a mio avviso, una certa confusione.
Lo stesso comma 2 inverte la definizione di “impianto”. Nel vecchio RIF era costituito “da un territorio e dalla carta che lo rappresenta”, nel nuovo RIS “dalla carta che rappresenta un territorio”. A mio giudizio era più consona la definizione precedente, in quanto trovo più logico pensare l’impianto sportivo come uno spazio sul quale esercitare un’attività fisica, più che un foglio di carta.
Articolo 2.
Viene cassato il comma 3, che consentiva alla Fiso di emanare direttive sull’uso di particolari simboli cartografici.
Articolo 3.
Viene cassato il comma 2, il quale elencava una serie di servizi accessori all’impianto (quali parcheggi, spogliatoi, servizi igienici e delimitazioni).
Articolo 4.
Rimane pressoché invariato.
Articolo 5.
Al comma 1 viene istituito il catasto degli “impianti” privi di omologazione, non obbligando tuttavia i produttori di tali cartine al deposito presso la Fiso (comma 3).
Al comma 2 viene introdotto l’obbligo dell’invio alla Fiso, da parte dei produttori di “impianti” omologati, di un file grafico della cartina che li rappresenta, in aggiunta alle 3 copie cartacee. Viene aggiunto il comma 4 relativo al riconoscimento da parte della Fiso dei soli “impianti” depositati.
Articolo 6.
Al comma 3 viene esteso da 30 a 45 giorni il tempo a disposizione di un Comitato/Delegato Regionale per comunicare il relativo diniego, al richiedente il nulla-osta alla produzione di una cartina.
Rispetto al vecchio RIF viene stranamente tolto il termine “eventuale”. Ciò non lo trovo logico, in quanto i motivi ostativi alla concessione di un nulla-osta non sono frequenti, ma eventuali appunto.
Rispetto alla vecchia versione sparisce inoltre la clausola del silenzio-assenso. In pratica ora non è ben chiaro come si debba procedere nel caso in cui trascorsi 45 giorni dall’inoltro della richiesta di nulla-osta, il Comitato/Delegato Regionale non fornisca alcun parere in merito (come spesso accade).
Sparisce altresì il comma 4, che regolava le realizzazioni di nuove carte nei territori già cartografati (anche con cartografia relativa ad altra disciplina orientistica). A mio giudizio un grave errore, causa possibile di nuovi contenziosi di titolarità.
Al comma 5 viene introdotta una sorta di titolarità provvisoria dell’”impianto”, durante i lavori di realizzazione della cartina che lo rappresenta. A mio giudizio una norma inutile che potrebbe ingenerare confusione.
Al comma 7 viene introdotto l’obbligo di comunicare alla Fiso l’intenzione di produrre un “impianto” da non omologarsi (mod. C1), non assegnando tuttavia alcuna titolarità.
Tale norma risulta in contrasto con una precedente (art. 5.4) con la quale “la Fiso riconosce come carte per Orientamento solo quelle depositate” e con una successiva (art.12) dove “la Fiso riconosce al chi realizza l’impianto la proprietà della carta che lo rappresenta”.
A questo punto, contraddizioni a parte, verrebbe da chiedersi: se non viene riconosciuta la titolarità dell’impianto che si realizza, a che serve richiederne il nulla-osta?
Articolo 7.
Viene cassato il comma 1 che elencava le fasi di realizzazione di una cartina per Orientamento.
Articolo 8.
Al comma 1 viene detto “Una volta ottenuto il Nulla Osta …”, ma non è indicato come ottenere questo nulla-osta, considerato, come prima accennato, che il Comitato/Delegato regionale ha a disposizione 45 giorni di tempo per inviare il diniego (eventuale), ma non l’autorizzazione. Viene inoltre fissato in 120 giorni antecedenti l’uso dell’”impianto”, il termine ultimo per l’invio della relativa richiesta di omologazione (mod. C2).
I commi 9, 10 e 11 non sono a mio giudizio molto chiari se non nella norma che prevede la scadenza temporale dell’omologazione (10 anni dal giorno del suo rilascio). Non è a esempio ben spiegato perché esista differenza tra l’omologazione di “impianti” da aggiornare, da ampliare o da modificare normativamente. Ritengo infatti che, se una cartina è da ripubblicare, qualunque ne sia la causa, la procedura vada ripresa in ogni caso da capo, e quindi ogni considerazione in merito (è ampliamento, è aggiornamento, è tutt’e due …) diviene superflua e anzi ingenera confusione.
Articolo 9.
Viene eliminato il marchio Fiso CS, fino a ora in uso per le carte “sprint” e dei centri cittadini.
A mio avviso un errore, in quanto ciò che distingue le carte per Orientamento non è tanto la disciplina (CO,Sci-O, MTB-O, Trail-O) ma la differente simbologia usata.
La carta CS si distingueva perché in essa era usata la simbologia delle norme ISSOM.
Articolo 10.
Viene introdotto (al comma 2) il limite temporale di 90 giorni entro il quale l’omologatore dovrà relazionare non solo sulla realizzazione corretta della carta, ma anche sulla situazione del territorio rappresentato ed eventuali strutture presenti.
Articolo 11.
Rimane pressoché invariato.
Articolo 12.
Al comma 1 si cerca di spiegare quale sia la differenza tra “proprietà della carta” e “titolarità dell’impianto”. A mio giudizio (parafrasando Rossini) un’inutile precauzione, in quanto non è affatto chiaro come possa esserci differenza tra le due attribuzioni. E’ dunque possibile essere proprietari di una carta (o “impianto” se si preferisce) in modo pieno ed esclusivo, e non esserne titolari?
Articolo 13.
Di nuova istituzione, nel quale è previsto il diritto da parte della Fiso di utilizzare gli impianti omologati e non, per scopi didattici, promozionali, divulgativi o per allenamenti delle squadre nazionali, a fronte di un compenso da corrispondersi al titolare dell’impianto stesso.
Allegati.
Vengono aboliti quelli relativi alle simbologie da usarsi nelle varie discipline e specialità, in quanto l’unico riferimento normativo è fornito dalla IOF.
Per le carte CO (specialità long, middle e staffetta) non viene consentito l’uso di sistemi di stampa in quadricromia.
I mod. C/1, C/2 e C/3 vengono sostanzialmente mantenuti inalterati mentre, come detto, scompare il marchio Fiso CS nell’allegato 11 (mod. C/4).
L’allegato 10 in effetti è solo un’indicazione sul modo di fornire alla Segreteria il file grafico della carta realizzata.
L’allegato 12, di nuova istituzione, prevede l’individuazione in carta di almeno due punti di coordinate grafiche note, al fine di referenziare geograficamente la carta stessa. Non è chiaro tuttavia se il calcolo delle coordinate richieste sia da effettuare graficamente, o mediante l’ausilio di strumentazione topografica. Non è inoltre chiaro se detti dati debbano essere o meno stampati in carta.
Conclusioni.
Trattandosi di un lavoro di revisione relativo a un documento modificato e rivisto più volte nel corso degli ultimi otto anni, mi sarei aspettato una stesura più chiara e meno superficiale. A mio giudizio alcuni articoli, in particolare il 6, l’8 e il 12, tra l’altro i più importanti del Regolamento, sono stati redatti in modo confuso e senza prendere in esame possibili implicazioni spiacevoli conseguenti alla loro nebulosità e reticenza.
L’impressione generale è che, al solito, si sia badato di più alla forma estetica (una nuova copertina, dei nuovi stampati, una nuova referenziazione geografica) più che alla sostanza e alla chiarezza dei contenuti.
Etichette: Cartografia, politica federale